BONUS COVID: spetta all’Inps verificare la possibilità di comunicare i dati personali
Comunicazione del Garante per la privacy: la responsabilità è dell’Inps, valutando la diversa posizione dei beneficiari
Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato all’Inps i chiarimenti sulla pubblicazione e comunicazione dei dati dei beneficiari del bonus 600 euro che ricoprono cariche elettive pubbliche. I chiarimenti integrano le indicazioni generali già fornite dal Garante con il comunicato stampa dell’11 agosto, relativo all’accesso e alla pubblicità dei nomi dei beneficiari. Lo rende noto lo stesso garante per la privacy.
Per quanto riguarda l’eventuale pubblicazione dei dati personali dell’intera lista dei beneficiari di contributi economici, che riguardano diversi milioni di cittadini, il Garante ha ribadito all’Inps le indicazioni già fornite alle pubbliche amministrazioni con le proprie Linee guida in materia di trasparenza.
Per quanto riguarda le richieste di accesso civico generalizzato ricevute dall’Inps riguardo ai dati dei beneficiari del bonus, il Garante ha ritenuto che, nel caso di specie e in questa fase procedimentale, non ricorrano i presupposti per l’adozione di un parere formale dell’Autorità. Il Garante, infatti, è chiamato a intervenire solo successivamente, a seguito della richiesta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in caso di riesame laddove l’accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti alla protezione dei dati personali.
Il Garante ha ritenuto tuttavia opportuno richiamare l’attenzione dell’Inps su quanto riportato nelle Linee guida dell’Anac, laddove si chiarisce che “per valutare l’esistenza di un reale pregiudizio concreto alla riservatezza degli interessati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso civico ai loro dati, l’ente destinatario della richiesta deve far riferimento a diversi parametri”. Tra questi vi è anche “il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l’attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati”, unito alla circostanza – come indicato anche nel comunicato stampa dell’11 agosto – che nel particolare caso esaminato per singole posizioni si può venire a conoscenza, successivamente all’erogazione del contributo, della non sussistenza di una vera situazione di disagio economico-sociale di chi ha percepito il bonus.
“Spetta, pertanto, all’Inps verificare caso per caso, previo coinvolgimento dei soggetti controinteressati, la possibilità di rendere ostensibili tramite l’accesso civico i dati personali richiesti – valutando anche la diversa posizione ricoperta dai titolari di cariche politiche elettive a livello nazionale e locale – alla luce della normativa e delle Linee guida dell’Anac, in conformità con i precedenti del Garante in materia di accesso civico”.
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