CONSUMATORI: saldi al via, consigli utili
Dal 6 luglio al 31 agosto
Redazione Online
03/07/2024

Le vendite di fine stagione “riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo” art. 15 del D. Lgs. 114/98 (Decreto Bersani). Il medesimo articolo indica chiaramente che “lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”. Questa indicazione permette di valutare al meglio la convenienza dell’acquisto.

Inoltre il prezzo e lo sconto indicato sono vincolanti, quindi se al momento di pagare uno dei due o entrambi sono differenti e a svantaggio del consumatore, bisogna pretendere il rispetto di quanto indicato sul cartellino. In caso di rifiuto rivolgersi alla polizia municipale.

La merce in saldo deve essere tenuta separata e ben individuabile rispetto a quella a prezzo pieno.

I saldi hanno spesso percentuali di sconto allettanti, ma attenzione a farsiabbagliare perché se pur scontato un prodotto o capo d’abbigliamento che non serve è come buttare soldi dalla finestra.

Sarebbe sempre meglio provare i capi d’abbigliamento prima di precedere all’acquisto, tuttavia è bene sapere che questa possibilità non è obbligatoria per il commerciante, anche se è molto raro non venga concessa.

Attenzione perché la possibilità di cambiare il capo dopo l’acquisto è lasciata alla discrezionalità del negoziante.

Questa regola non vale se il prodotto è danneggiato o non conforme (artt. 130 e ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questi due casi il negoziante ha l’obbligo di riparare o sostituire il capo e, nel caso ciò risulti impossibile, deve ridurre o restituire il prezzo pagato. Questo può avvenire solo se l’acquirente denuncia il difetto del capo entro due mesi dalla data della scoperta dello stesso.

Se invece il prodotto acquistato in saldo ha bisogno di modifiche e/o adattamenti sartoriali (es. orli, maniche, asole, ecc…) il costo è a carico del cliente, salvo accordo diverso. Comunque il negoziante deve avvisare preventivamente il consumatore.

Contrariamente a quanto viene a volte scritto o dichiarato la garanzia vale anche per i prodotti in saldo e la sua durata è quella usuale di due anni. Per questo motivo è meglio conservare lo scontrino e se di carta chimica che tende a scolorirsi con il passare del tempo, fare una copia cartacea o digitale.

Non è possibile limitare o impedire il pagamento dei prodotti in saldo se effettuato con carte di credito o bancomat, così come non può essere applicato un sovraprezzo. Ricordiamo che dal 30 giugno 2022 chi non accetta mezzi di pagamento elettronici è sanzionato con una multa di 30 euro più il 4% del valore dell’operazione rifiutata.

Adiconsum invita a segnalare comportamenti scorretti a: [email protected].