Divorzio breve, la fretta... laicista
Riflessioni dell'avvocato matrimonialista Bruno Roma.
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il 22 marzo 2015 il cosiddetto “divorzio breve”.Gli elementi che caratterizzano questa legge consistono nell’abolizione del “lungo” periodo di tre anni a far tempo dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione per poter chiedere il divorzio. Per poter chiedere il divorzio, ora tale periodo di tre anni è stato abbreviato a sei mesi in caso di separazione consensuale, e a dodici mesi in caso di separazione giudiziale; in entrambi i casi a partire dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale. Con linguaggio non tecnico, chi, sposato, desidera chiedere il divorzio dovrà attendere non più tre anni, ma solo sei mesi o dodici dalla separazione. Tale legge è stata approvata con 398 voti favorevoli, 28 contrari e 6 astenuti. Per i parlamentari questa è stata una vittoria storica del laicismo: “Il traguardo di civiltà che trasforma l’Italia da Paese arretrato sui temi etici a Paese maturo e al passo con i Paesi europei” (dichiarazione di Alessandra Morani del PD e di Luca D’Alessandro di Forza Italia) così anche per la quasi totalità della stampa italiana. “Si al divorzio breve, ira dei cattolici” (La Repubblica); “Divorziare diventa più facile, una scelta d’avanguardia” (La Stampa); “Il nuovo divorzio è legge, sei mesi per dirsi addio” (ll Giornale). Scarsa risonanza hanno avuto le voci del mondo cattolico, tra le poche la più autorevole quella del presidente della CEI card. Angelo Bagnasco: “I tempi più lunghi tra la separazione e il divorzio non sono una forma di coercizione della libertà degli individui ma sono da parte della società e dello stato una possibilità perché le persone coinvolte possano far decantare le emotività, le situazioni di conflitto per un tempo di maggior riflessione e di pausa in modo da affrontare con maggiore serenità, per quanto possibile, un passo cosi grave come il divorzio” (Avvenire, aprile 2014). Dato per assodato che (almeno per i cattolici ma non solo) il matrimonio è un valore fondamentale per la solida crescita della famiglia, dei figli e dell’intera società, la preparazione remota e prossima al matrimonio è un elemento essenziale ma non del tutto curato dalla Chiesa e per nulla dallo Stato. Come il matrimonio va preventivamente preparato, così in seguito va sostenuto nelle situazioni di crisi per recuperare il rapporto stesso e per tutelare i figli che, secondo gran parte degli psicologi, dallo scioglimento della famiglia riportano sempre gravi traumi. I più recenti interventi del legislatore in tema di matrimonio sono unicamente volti ad agevolare la dissoluzione del vincolo matrimoniale (cosi è - oltre al testo di legge approvato il 22 aprile - per lenuove procedure semplificate di divorzio e separazione introdotte dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 che consentono di conseguire lo stato di separato o divorziato direttamente ricorrendo al sindaco o mediante la cosiddetta negoziazione assistita da avvocati che rende solo eventuale l’intervento del giudice).A valorizzare il matrimonio rimangono le norme del codice civile che prevedono la riconciliazione dei coniugi (artt. 154 e 157 cod. civ.). Il sottoscritto ha potuto sperimentare la validità della presenza discreta di vari coniugi presso famiglie in crisi. Questa esperienza è stata ideata da chi scrive da più di quarant’anni in varie diocesi, mediante la creazione di un modello di attività svolta dal sottoscritto, dal parroco e da un gruppo di coniugi individuati dallo stesso, per avvicinare, ascoltare e sostenere le famiglie in crisi in totale riservatezza. Le qualità personali e la preparazione del parroco e delle coppie hanno potuto conseguire vari successi di vera riconciliazione fra i coniugi ancora oggi efficace. In questa ottica, i tre anni per arrivare al divorzio hanno permesso in molti casi di decantare i sentimenti di rabbia, di analizzare con maggiore serenità i motivi di conflitto, di riflettere sul bene dei figli e, quindi, hanno permesso di arrivare molte volte alla riconciliazione. È auspicabile che esperienze “istituzionalizzate” nel mondo cattolico come quelle parrocchiali sopra descritte possano essere diffuse sempre più, specialmente oggi dato che la nuova legge concede minor tempo e richiede maggior preparazione per salvare la famiglia con la riconciliazione. L’art. 2 della legge riguarda l’anticipazione del momento in cui si scioglie la comunione dei beni nella procedura di separazione.
Bruno Roma Avvocato matrimonialista vicepresidente U.G.C.I. di Vittorio Veneto Procuratore della Rota Romana
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