REGIONE: precisazioni importanti sulle restrizioni
Per ristorazione, attività sportiva di squadra, assemblee condominiali, incontri di gruppo in luoghi privati
La Regione ha reso noto nuove precisazioni sulle norme restrittive in vigore.
Ristorazione a buffet Le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate all’ordinanza e contenenti le prescrizioni al cui rispetto è subordinata la ripresa di determinate attività tra cui quella di ristorazione, a pag. 4 stabiliscono che “La consumazione a buffet non è consentita”. Al riguardo, è opportuno precisare che per consumazione a buffet si intende, in particolare agli effetti sanitari, che sono quelli considerati prioritariamente nell’ordinanza, la modalità di consumazione di cibo che comporta il prelievo del cibo medesimo da recipienti aperti e accessibili anche con uso di posate già in uso al consumatore stesso o di posate collocate nel recipiente per l’uso comune. Ne consegue la possibilità di un contatto indiretto, a breve distanza di tempo, tra più consumatori per il tramite delle posate o del cibo contenuto nei recipienti. Queste sono le caratteristiche della tipologia di consumazione che hanno determinato il divieto di tale modalità. Altra cosa è invece la modalità di prelievo che avviene attraverso la consegna del cibo da parte di un operatore, con prelievo da parte di questo delle pietanze indicate dal consumatore tra quelle esposte sul banco, adeguatamente protetto con vetro o altra superficie impermeabile. Laddove, quindi, il prelievo del cibo avvenga per il tramite di operatore dell’esercizio, non ricorre il divieto di consumazione a buffet.
Attività sportiva di squadra Tra le attività sportive di squadra vi sono quelle che comportano, per la tipologia di disciplina, la possibilità inevitabile preventivamente di contatto quali quella del calcio, rugby, pallacanestro, pallamano, ecc. Una posizione particolare riveste una disciplina come la pallavolo, nella quale, anche per il numero dei componenti delle squadre, non vi è contatto fisico inevitabile tra avversari, salvo eventualmente in azioni sopra la rete, ma è possibile il contatto tra compagni di squadra; la palla del resto passa tra tutti i giocatori. Altra ipotesi ancora è quella del tennis e di analoghi sport che possono essere svolti solo tra più persone ma con separazione (rete) tale da rendere pressoché impossibile il contatto e che nel caso di svolgimento in coppia i contatti tra appartenenti alla stessa squadra sono pressoché impossibili. Ulteriore ipotesi è quella dello sport automobilistico, nel caso di guida con navigatore. Ancora, nell’attività remiera, vi sono specialità con postazione fissa e specialità, soprattutto per la voga veneta, con postazione vincolata al remo. In relazione alle prime due ipotesi (contatto inevitabile e contatto probabile, es. pallavolo) è ammesso, nei centri sportivi e nelle palestre, il solo esercizio dell’allenamento individuale, senza svolgimento nemmeno delle partite di allenamento in gruppo. Negli altri casi, la pratica può avvenire anche con svolgimento della partita, seppure di semplice allenamento, con scrupolosa garanzia del distanziamento di due metri, salve le ipotesi di esonero (es. conviventi) e, nel caso di sport automobilistico, con uso di mascherina e guanti.
Assemblee condominiali Il comma 10 dell ‘art. 1, d. l. 33/20 stabilisce che “Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro “. Premesso che il d.l. 33 e il dpcm 17.5.2020 risultano riferirsi solo ad aree pubbliche e aperte al pubblico, nelle quali è vietato l’assembramento, e cioè la compresenza di persone in un luogo aperto o chiuso in cui non vi siano condizionamenti fisici -es. sedie, tavolini, ecc.) e che pertanto riunioni in luogo privato non risultano vietate, si deve ritenere, alla luce della richiamata disposizione (art. I, comma 10, d.l. 33/20), che le riunioni delle assemblee condominiali, anche svolte in ambito aperto al pubblico (es. sala comunale) siano senz ‘altro legittime, a condizione che siano svolte in luoghi che consentano un rigoroso rispetto della distanza di almeno un metro tra persone, salvo l'esonero per conviventi. D’altronde, non risulta sospesa l ‘attività di amministrazione condominiale, individuata come codice ateco 68.32, la quale deve svolgersi nel rispetto delle linee di indirizzo riguardanti gli ufiici aperti al pubblico quale settore analogo. Le linee di indirizzo di cui all ‘allegato I dell ‘ordinanza n. 48, prevedono in diversi punti l ‘esclusione della fimzione di ricircolo dell ‘aria per gli impianti di condizionamento (v. ristorazione, pag. 4,’ servizi alla persona, pag. 8,’ commercio al dettaglio, pag. 9; uflici aperti al pubblico, pag. 12,’ musei, archivi e biblioteche, pag. 18). La prescrizione deve intendersi subordinata alla possibilità tecnica di escludere il predetto ricircolo d’aria, tenuto conto dell ‘impianto in essere, senza obbligo di sostituzione, di adeguamento tecnologico, né di interdizione. L'impianto può pertanto essere utilizzato anche se determina il ricircolo, con misure compensative quali l ‘arieggiamento provvisorio dei locali.
Visite e incontri di gruppo in luoghi privati In relazione ai luoghi di proprietà privata, il DPCM 17.5.2020 si limita a regolare le attività sportive competitive (v. art. I, lett. e) ed individuali (v. lett. ƒ). Il D.L. 33/20 parla solo di attività ed eventi svolti su aree pubbliche e aperte al pubblico. Salvo, quindi, quanto disposto per le attività sportive dalle norme suddette (competizioni e attività sportiva individuale), ciò che awiene nelle aree private non è in linea generale rilevante per la normativa emergenziale in questione. Nel caso, invece, in cui gruppi di persone si organizzino per incontrarsi in determinati luoghi pubblici (es. parchi, prati, zone di ristoro attrezzate), occorre che il gruppo non trasmodi in assembramento, che si ha quando, in relazione alla dimensione e alle caratteristiche degli spazi, non esistano nel luogo condizionamenti tali da assicurare il distanziamento. E’ quindi possibile, esemplifìcativamente, l ‘organizzazione tra amici predeterminati, di numero contenuto (es. una decina), di un pranzo su tavolata o tavoli che raccolgano un gruppo su superficie pubblica, nel rigoroso rispetto del distanziamento di m. 1, assicurato e dimostrato dalle sedute disponibili e dall ‘assenza di persone vicine in piedi e in posizione mobile. Non è possibile, invece, sempre esemplificativamente, esporre cartelli che invitino il “pubblico” indeterminato a ritrovarsi ad una tavolata organizzata per un determinato giorno e in un determinato spazio, provocando la compresenza di persone ‘in piedi o sedute a distanza inferiori a quella obbligatoria.
Attività di ristorazione per matrimoni ed eventi collettivi L’allegato I dell ‘ordinanza n. 48/20, approvato dalla conferenza delle regioni, nel disciplinare l ‘attività di ristorazione, ammessa dalla lett. ee) dell ‘art. 1 DPCM purchè svolta nel rispetto di protocolli, non fissa un limite massimo di accesso all ‘esercizio di ristorazione ma fissa il vincolo imprescindibile della distanza di un metro tra le persone sedute, a prescindere dalla specifica posizione dei tavoli, la quale deve comunque consentire il passaggio delle persone nel rispetto costante di tali distanze. Suggerisce inoltre, per gli esercizi che dispongono di posti a sedere di privilegiare l ‘accesso tramite prenotazione, mantenendo l ‘elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni, stabilendo che in “tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere". Ne consegue che anche per banchetti che comportano il raggruppamento di un folto numero di persone predeterminate e identificate, il vincolo è quello della collocazione dei commensali su sedute collocate a distanza di m. 1 almeno e distanziamento di tavoli e sedie in modo tale che siano il più possibile consentito il rispetto del distanziamento (fatto salvo l‘esonero dal distanziamento per i soli conviventi e non semplicemente per i congiunti). E‘ opportuno che il ristoratore concordi con chi prenota (prenotazione del resto inevitabile anche se di per se’ non obbligatoria, per banchetti per gruppi di persone) che il prenotante tenga un elenco delle persone presenti all‘attività di ristorazione per 14 giorni, in modo tale da consentire l ‘individuazione di eventuali fonti di contagio. Tutto quanto fìn qui rilevato vale anche per il caso di banchetti attuati con la modalità del catering presso aree pubbliche o aperte al pubblico nonche’ in ambito privato.
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