VENETO: piano di recupero delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali
Approvato dalla giunta regionale
La Giunta regionale, nella sua seduta di oggi su proposta dell’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha dato avvio al piano di recupero delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali che è stato impossibile erogare a causa del Convid-19.
Lo ha fatto con una delibera che fissa le disposizioni per l’elaborazione, da parte delle Aziende Sanitarie del Veneto, delle loro proposte aziendali per il recupero delle prestazioni non erogate.
“Si tratta - spiega la Lanzarin - di rivedere in piano Operativo Regionale, approvato l’8 settembre del 2020 e previsto dalla normativa nazionale con la legge 126 del 13 ottobre 2020. Le attività programmate furono poi sospese, a causa della nuova ondata del virus, dal 10 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 per la specialistica ambulatoriale, dal 10 novembre 2020 al 7 febbraio 2021 per i ricoveri, con una ulteriore sospensione dal 29 marzo al 26 aprile 2021. Ripristinare i livelli di attività precedenti alla pandemia – sottolinea l’assessore – è una sfida non semplice, perché il recupero chiesto alle Ullss fa riferimento al periodo pre-pandemico, all’esercizio 2019”.
La proposta di Piano delle Aziende dovrà indicare:
• le eventuali iniziative adottate, volte a recuperare la produttività del 2019. Per rafforzare l’obiettivo del recupero della produttività, gli Organismi Indipendenti di Valutazione sono tenuti a vigilare sull’aggiornamento tempestivo del sistema degli obiettivi delle rispettive aziende, relazionando all’Area Sanità e Sociale entro 30 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.
• Le modalità di recupero delle prestazioni non erogate a causa dell’emergenza epidemica che dovranno essere erogate in supero alla produttività del 2019. Le deroghe normative e le risorse finanziarie incentivanti, descritte nel prosieguo, potranno essere attivate per questa categoria di prestazioni, solo se l’obiettivo atteso di produttività 2019 è garantito. Eventuali deroghe potranno essere consentite solo per particolari situazioni che comunque dovranno essere motivate ed oggetto di specifiche valutazioni ed approvazioni.
In sintesi, secondo la delibera regionale, alle aziende sarà possibile:
• il ricorso all’istituto delle prestazioni aggiuntive; viene prevista una tariffa oraria di 80 euro lordi omnicomprensivi, con esclusione dei servizi di guardia;
• il ricorso alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale; viene prevista una tariffa oraria di 50 euro lordi omnicomprensivi;
• il reclutamento del personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché l’impiego anche delle figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni della legge nazionale nr. 27 del 24 aprile 2020;
• per le attività attinenti la specialistica ambulatoriale, l’incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente.
Si dovrà inoltre garantire la migliore omogeneità possibile tra territorio, pur nel rispetto della diversità di situazione che può caratterizzare ciascuna azienda, comunque ponendo la massima attenzione alle prestazioni traccianti; all’area della psichiatria/neuropsichiatria e disagio psichico; alle prestazioni tempo-dipendenti; alla gestione dei pazienti post-Covid.
I criteri generali indicati dalla Regione sono:
• riorganizzazione, in termini di efficientamento, delle risorse interne a favore dell’attività di recupero delle prestazioni non erogate, sia dei ricoveri ospedalieri, sia delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, sia dell’attività di screening oncologici. Tale riorganizzazione deve prendere in considerazione prioritariamente l’utilizzo del personale non più impiegato nelle attività di contrasto all’epidemia;
• promozione di processi di efficientamento nella gestione delle liste di attesa (c.d. “pulizia delle liste”);
• ottimizzazione dell’informatizzazione nella gestione delle liste di attesa;
• ampliamento dell’offerta erogativa (anche nei prefestivi e nei giorni festivi, oltre che nelle fasce pomeridiane e serali);
• stipula di accordi interaziendali con altre Aziende (Ulss, Ospedaliere o Istituto Oncologico) in grado di far fronte ad un aumento della richiesta. Tale opzione deve prevedere un accordo interaziendale ben declinato, delimitato nel tempo e alla contingenza attuale.
Ci sono infine dei criteri specifici da seguire per i ricoveri ospedalieri; per la specialistica ambulatoriale, e per gli screening oncologici:
Ricoveri ospedalieri:
• recupero delle prestazioni non erogate tenendo conto sia della classe di priorità, sia della data di inserimento in lista più lontana nel tempo (principio di equità nell’accesso);
• revisione dell’attribuzione delle classi di priorità che, in quanto azione clinica, è di pertinenza dello specialista competente;
• revisione della gestione complessiva delle sale operatorie sulla base dei principali criteri di efficientamento presenti anche in letteratura (es: anticipazione di inizio intervento, riduzione degli intervalli di turnover, ottimizzazione dei tempi di posizionamento, efficientamento dell’utilizzo della pre-sala operatoria);
• definizione di percorsi di gestione e di presa in carico post-intervento (per esempio PDTA frattura di femore, PDTA protesi anca o ginocchio), che prevedano una semplificazione del percorso di cura postoperatorio ed una riduzione dei tempi di degenza.
Specialistica ambulatoriale:
• promozione di processi di efficientamento delle agende ambulatoriali (ad es. valutare la possibilità di prenotazione in "overbooking", prevedendo in caso di mancata presentazione dell’utente o mancata comunicazione di disdetta della prestazione, un sistema di richiamo);
• ampliamento dell’offerta, tramite estensione dell’orario delle agende e conseguente estensione dell’orario di attività ambulatoriale;
• valutazione dell'erogazione prioritaria delle prime visite e dei primi accessi sulla base del criterio temporale e di priorità, per una precoce presa in carico e valutazione del bisogno dei cittadini ed, a seguire, le viste e gli accessi successivi al primo;
• introduzione di modalità di erogazione dei controlli e di monitoraggio a distanza tramite l’utilizzo della telemedicina, laddove la prestazione lo consenta.
Screening oncologici:
• valutazione dell'erogazione prioritaria nella programmazione delle attività ambulatoriali, delle prestazioni da erogare a soggetti positivi ai test di screening di primo livello;
• erogazione delle prestazioni di secondo livello con tempistiche non superiori a quelle garantite nel 2019;
• erogazione delle prestazioni all’interno dei programmi organizzati di screening oncologici, o comunque tramite personale formato in materia di screening oncologici
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