
Cresce del 15% sul 2020 il numero di persone che si rivolgono alle Acli per attivare la procedura di nomina di un amministratore di sostegno. Tra le motivazioni soprattutto la demenza senile del soggetto beneficiario, l'Alzheimer o un tumore.
Per far fronte alle esigenze di informazione e orientamento delle persone, le Acli di Treviso portano ora il servizio anche in altre due sedi:
a Oderzo, piazza del Foro Romano 4 Oderzo
Resta operativa la sede di Treviso in viale della Repubblica 193/A.
Al servizio di Amministratore di sostegno si accede su appuntamento telefonando in orario di ufficio al numero 0422 56340 o scrivendo una mail a [email protected].
Frequente è la necessità di provvedere alla nomina per portare a termine pratiche fiscali o altri tipi di pratiche che richiedono la sottoscrizione del beneficiario, che per l’età non riesce più a firmare (validamente), come ad esempio per la vendita di un immobile di sua proprietà al fine di far fronte alle spese per la cura della persona (sia per remunerare la badante sia per pagare le rette della struttura di ricovero).
ALLO SPORTELLO delle ACLI DI TREVISO SI TROVA:
Assistenza nella presentazione del ricorso per la nomina
Assistenza nella compilazione dell’inventario dei beni iniziale
Assistenza nella presentazione del rendiconto annuale
Aiuto nella predisposizione delle istanze di autorizzazione per atti di straordinaria amministrazione
Assistenza legale
Assistenza nella presentazione della relazione finale
PER FISSARE APPUNTAMENTOACLI PROVINCIALI DI TREVISOVia della Repubblica 193/A TrevisoTEL 0422 56340 EMAIL: [email protected]
COS’E’ L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNOL’amministratore di sostegno è una figura nominata dal giudice tutelare del luogo di residenza del beneficiario. Ha il compito di rappresentare ed assistere la persona che si trova, per effetto di menomazione fisica o psichica, nell’impossibilità totale o anche parziale di provvedere ai propri interessi.
Rappresenta un modo per salvaguardare la persona fragile, dando la possibilità concreta di tutelare anziani non autosufficienti, portatori di handicap fisici o psichici rilevanti, tossicodipendenti, alcolisti, coloro che hanno dipendenza da gioco d’azzardo e chi è incapace per altri motivi di provvedere a se stesso.
CHI PUO’ DIVENTARE AMMINISTRATORELa scelta dell’AdS avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Nella scelta il giudice tutelare preferisce: il coniuge; una persona stabilmente convivente; il padre; la madre; il figlio; il fratello o la sorella; un parente entro il IV grado.
COSA PUO’ FARE L’AMMINISTRATOREL’amministratore di sostegno:
compie tutti gli atti inerenti la gestione ordinaria del patrimonio che risultino necessari a favore del beneficiario;
provvede ad effettuare i pagamenti necessari per la gestione ordinaria;
presenta la dichiarazione per il calcolo Isee o dichiarazioni tributarie, fiscali e previdenziali;
sottoscrive la documentazione ai fini pensionistici, previdenziali e sanitari;
valuta la necessità di compiere atti di straordinaria amministrazione e richiede le necessarie autorizzazioni.
IL RICORSOIl ricorso deve contenere: generalità del beneficiario e dei familiari; generalità della persona che si propone come amministratore; documentazione relativa alla situazione patrimoniale, economica e sanitaria dell’amministrato.
LA PROCEDURAIl giudice tutelare entro 60 giorni provvede a: convocare le parti interessate per la prima udienza; sentire personalmente il beneficiario e il futuro amministratore; nominare la persona ritenuta più idonea a ricoprire il ruolo di amministratore; convocare una seconda udienza per il giuramento dell’amministratore.
IL DECRETO DI NOMINAIl giudice tutelare, tenendo conto delle capacità residue e dei bisogni di protezione del soggetto stabilisce: durata dell’incarico dell’amministratore; compiti dell’AdS, ossia gli atti che può svolgere come rappresentante ed assistente del beneficiario; obbligo di rendere conto al giudice circa lo stato di salute del beneficiario e la propria gestione patrimoniale.