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ZONA GIALLA: le regole in vigore dal 6 marzo

Si attende di capire se il Veneto cambierà colore

ZONA GIALLA: le regole in vigore dal 6 marzo

Ecco una nuova sintesi del nuovo Dpcm che entra in vigore sabato 6 marzo, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 ed è efficace fino al 6 aprile 2021.

- Sono state istituite 4 fasce (bianca, gialla, arancione, rossa)MISURE GENERALI VALIDE PER TUTTE LE ZONE

- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento

Obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

- Misure relative agli spostamentiÈ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

MISURE SPECIFICHE IN ZONA GIALLA

Data la complessità ed ampiezza della norma, onde non generare confusione, momentaneamente ci limitiamo a descrivere le misure riguardanti questa fascia in cui attualmente ricade il Veneto.

- Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

- Fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

- L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.

- Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.- L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e le cerimonie si svolgono secondo protocolli.

- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi- Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati- Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

- Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

SPORT

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport.

Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

SCUOLE

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in presenza dal 50 al 75%.L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi. Diverse misure potranno essere prese dai Presidenti di Regione, in relazione alla situazione epidemiologica locale.

Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.- I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

ATTIVITA’ COMMERCIALI E RISTORAZIONE

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono sulla base di protocolli. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rispetto di protocolli.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

- A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

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