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CONSUMATORI: inefficacia delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas

Chiarite le norme del Decreto Aiuti bis

CONSUMATORI:  inefficacia delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas

Il decreto aiuti bis del 09.08.2022 ha introdotto l’inefficacia delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas proposte dalle società (in particolare ai prezzi applicati) fino al 30/04/2023.

Il 13/10/2022 l’autorità Garante della concorrenza e del mercato ed ARERA hanno pubblicato un comunicato per chiarire le norme del Decreto Aiuti bis e l’applicazione alle diverse tipologie di situazioni che si possono verificare (in allegato).

Il decreto Milleproroghe 2023 ha prorogato la sospensione della possibilità per le imprese fornitrici di gas ed energia elettrica di apportare modifiche unilaterali ai contratti fino al 30.06.2023.

Utenti della Lega Consumatori (Acli) hanno già segnalato di aver ricevuto nuove comunicazioni di variazione delle tariffe da parte dei fornitori.

In questi casi bisogna prestare attenzione:
-    alla scadenza del contratto attuale;
-    alla data in cui la società fornitrice indica che decorreranno le nuove tariffe;

perché a seconda dei casi potrebbe verificarsi:
•    che il contratto sia in naturale scadenza e quindi la società sia legittimata a proporvi nuove tariffe (con preavviso di 3 mesi), che potete accettare tacitamente rimanendo loro clienti oppure rifiutare cambiando fornitore;
•    che il contratto preveda già quali condizioni si applicheranno (e per quanti mesi) dopo la naturale scadenza dello stesso (si tratta delle c.d. evoluzioni automatiche delle condizioni contrattuali) e quindi il fornitore è legittimato ad applicare le nuove tariffe, perché le avete già accettate con il contratto originario;
•    che il fornitore (durante la valenza del contratto) vi comunichi che cambieranno le tariffe a partire da una certa data. In questo caso:
        -    se la data è antecedente al 30/06/2023 il fornitore NON potrà applicarle in bolletta;
        -    se è seguente al 30/06/2023 potrà applicarle, salvo vengano disposte ulteriori proroghe da parte del Governo;
•    che il fornitore comunichi che intende recedere dal contratto di fornitura. Il fornitore può farlo, ma deve dare preavviso di sei mesi per permettervi di valutare con quale altro nuovo fornitore stipulare un nuovo contratto.

Gli operatori della Lega consumatori possono chiarirvi eventuali dubbi in merito e garantirvi consulenza sulla validità o meno delle eventuali comunicazioni che dovessero arrivarvi.

Inoltre potete chiedere un controllo delle bollette se si sembra che gli importi siano troppo elevati rispetto al solito o che le tariffe applicate non corrispondano a quelle previste dal contratto.

Riferimenti: treviso@legaconsumatori.it

(comunicato stampa)

CONSUMATORI: inefficacia delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas
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