CEI: anche dopo l'ultimo Dpcm non cambia nulla per le celebrazioni
Invariato quanto previsto nel protocollo del 7 maggio scorso
La Cei (Conferenza episcopale italiana) rende noto che il Dpcm del 24 ottobre 2020 con le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 . Esso rimane altresì integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico. All’art.1 p. 9 lett. q del nuovo Decreto si legge infatti: “Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7”.
Come già ricordato lo scorso 14 ottobre dalla stessa Cei, tra le indicazioni, a titolo esemplificativo, segnaliamo: guanti non obbligatori per il ministro della Comunione che però deve igienizzarsi accuratamente le mani; celebrazione delle Cresime assicurando il rispetto delle indicazioni sanitarie (in questa fase l’unzione può essere fatta usando un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresimando), la stessa attenzione vale per le unzioni battesimali e per il sacramento dell’Unzione dei malati; reintroduzione dei cori e cantori, i cui componenti dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti (tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. L’eventuale interazione tra cantori e fedeli deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento di almeno 2 metri); durante la celebrazione del matrimonio gli sposi possono non indossare la mascherina; durante lo svolgimento delle funzioni religiose, non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi dove svolgono vita sociale in comune.
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